1. È istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, un'apposita commissione, composta da almeno dieci membri, individuati tra i maggiori esperti nel settore della fecondazione assistita e avente le seguenti funzioni:
a) la valutazione dei protocolli di ricerca presentati dai laboratori di ricerca pubblici e privati riguardanti indagini scientifiche che prevedono la creazione o l'utilizzazione di embrioni umani, nonché l'utilizzazione di gameti umani;
b) la valutazione dell'idoneità dei laboratori a svolgere le indagini scientifiche di cui alla lettera a);
c) l'autorizzazione allo svolgimento dei protocolli di ricerca di cui alla lettera a).
2. L'Istituto superiore di sanità tiene un registro pubblico delle cellule staminali