Art. 14.
(Commissione per la valutazione e l'autorizzazione).

      1. È istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, un'apposita commissione, composta da almeno dieci membri, individuati tra i maggiori esperti nel settore della fecondazione assistita e avente le seguenti funzioni:

          a) la valutazione dei protocolli di ricerca presentati dai laboratori di ricerca pubblici e privati riguardanti indagini scientifiche che prevedono la creazione o l'utilizzazione di embrioni umani, nonché l'utilizzazione di gameti umani;

          b) la valutazione dell'idoneità dei laboratori a svolgere le indagini scientifiche di cui alla lettera a);

          c) l'autorizzazione allo svolgimento dei protocolli di ricerca di cui alla lettera a).

      2. L'Istituto superiore di sanità tiene un registro pubblico delle cellule staminali

 

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embrionali disponibili in Italia e dei relativi progetti di ricerca.